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D.P.R.
24 giugno 1998, n. 249
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica
della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998,
n. 40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione nella Adunanza del
10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
Adotta il seguente regolamento:
"Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
-
- La scuola
è luogo di formazione e di educazione mediante
lo studio, l'acquisizione delle conoscenze
e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola
è una comunità di dialogo, di ricerca, di
esperienza sociale, informata ai valori democratici
e volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera
per garantire la formazione alla cittadinanza,
la realizzazione del diritto allo studio,
lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno
e il recupero delle situazioni di svantaggio,
in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione
e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre
1989 e con i principi generali dell'ordinamento
italiano.
- La comunità
scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è parte, fonda il
suo progetto e la sua azione educativa sulla
qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità
dei giovani, anche attraverso l'educazione
alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale
e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione
delle conoscenze e all'inserimento nella vita
attiva.
- La vita della
comunità scolastica si basa sulla libertà
di espressione, di pensiero, di coscienza
e di religione, sul rispetto reciproco di
tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
- Lo
studente ha diritto ad una formazione culturale
e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l'orientamento, l'identità
di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione,
la possibilità di formulare richieste, di sviluppare
temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
- La comunità
scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente
alla riservatezza.
- Lo studente
ha diritto di essere informato sulle decisioni
e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente
ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte
di loro competenza in tema di programmazione
e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di
valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre diritto
a una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione
che lo conduca a individuare i propri punti
di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.
- Nei casi in
cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti
della scuola secondaria superiore, anche su
loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse
modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
- Gli studenti
hanno diritto alla libertà di apprendimento
ed esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attività curricolari integrative
e tra le attività aggiuntive facoltative offerte
dalla scuola. Le attività didattiche curricolari
e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze
di vita degli studenti.
- Gli studenti
stranieri hanno diritto al rispetto della
vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono. La scuola promuove
e favorisce iniziative volte all'accoglienza
e alla tutela della loro lingua e cultura
e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola
si impegna a porre progressivamente in essere
le condizioni per assicurare:
- un ambiente
favorevole alla crescita integrale della
persona e un servizio educativo-didattico
di qualità;
- offerte
formative aggiuntive e integrative, anche
mediante il sostegno di iniziative liberamente
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- iniziative
concrete per il recupero di situazioni
di ritardo e di svantaggio nonché per
la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
- la salubrità
e la sicurezza degli ambienti, che debbono
essere adeguati a tutti gli studenti,
anche con handicap;
- la disponibilità
di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi
di sostegno e promozione della salute
e di assistenza psicologica.
- La scuola
garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti, a livello di classe, di corso
e di istituto.
- I regolamenti
delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno
della scuola secondaria superiore, del diritto
degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonché
l'utilizzo di locali da parte degli studenti
e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuità del legame con gli ex studenti
e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
- Gli
studenti sono tenuti a frequentare regolarmente
i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni
di studio.
- Gli studenti
sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d'istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per
se stessi.
- Nell'esercizio
dei loro diritti e nell'adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a mantenere
un comportamento corretto e coerente con i
principi di cui all'art.1.
- Gli studenti
sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative
e di sicurezza dettate dai regolamenti dei
singoli istituti.
- Gli studenti
sono tenuti a utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici
e a comportarsi nella vita scolastica in modo
da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
- Gli studenti
condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
- I
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento
dei rapporti all'interno della comunità scolastica
e alle situazioni specifiche di ogni singola
scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti
ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo
i criteri di seguito indicati.
- I provvedimenti
disciplinari hanno finalità educativa e tendono
al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno
della comunità scolastica.
- La responsabilità
disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa
al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
- In nessun
caso può essere sanzionata, né direttamente
né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.
- Le sanzioni
sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente. Allo studente è
sempre offerta la possibilità di convertirle
in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni
e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono sempre adottati
da un organo collegiale.
- Il temporaneo
allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso
di gravi o reiterate infrazioni disciplinari,
per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi
di allontanamento deve essere previsto, per
quanto possibile, un rapporto con lo studente
e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica.
- L'allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi
reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle
persone. In tal caso la durata dell'allontanamento
è commisurata alla gravità del reato ovvero
al permanere della situazione di pericolo.
Si applica per quanto possibile il disposto
del comma 8.
- Nei casi in
cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali
o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino
il rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi,
anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Le sanzioni per
le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione
di esame e sono applicabili anche ai candidati
esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
- Per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 328, commi
2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994,
n. 297.
- Contro le
sanzioni disciplinari diverse da quelle di
cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte
degli studenti nella scuola secondaria superiore
e da parte dei genitori nella scuola media,
entro 15 giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte
almeno un rappresentante degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei genitori
nella scuola media.
- L'organo di
garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore
o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all'interno della scuola
in merito all'applicazione del presente regolamento.
- Il dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica
decide in via definitiva sui reclami proposti
dagli studenti della scuola secondaria superiore
o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti.
La decisione è assunta previo parere vincolante
di un organo di garanzia composto per la scuola
secondaria superiore da due studenti designati
dalla consulta provinciale, da tre docenti
e da un genitore designati dal consiglio scolastico
provinciale, e presieduto da una persona di
elevate qualità morali e civili nominata dal
dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica. Per la scuola media in luogo degli
studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni
finali)
- I
regolamenti delle scuole e la carta dei servizi
previsti dalle disposizioni vigenti in materia
sono adottati o modificati previa consultazione
degli studenti nella scuola secondaria superiore
e dei genitori nella scuola media.
- Del presente
regolamento e dei documenti fondamentali di
ogni singola istituzione scolastica è fornita
copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
- È abrogato
il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica. |